Risultati Gruppo di Lavoro 3

Valutazione di una proposta di legge regionale sull’educazione ambientale

Ambito di applicazione.
La presente legge, disciplina gli interventi della Regione Calabria in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale.
Oggetto e finalità

La Regione, con la presente legge intende:

a) perseguire la sostenibilità ambientale attraverso azioni di E.A., formazione ed informazione tese ad integrare politiche finalizzate a coniugare benessere e qualità della vita, tutela, salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali;

b) promuovere, la collaborazione tra il sistema regionale InFEA, tutti i Dipartimenti Regionali, l’Ufficio Scolastico ad ogni suo livello territoriale, le Amministrazioni, le Istituzioni della ricerca e tutte le realtà pubbliche e private impegnate in azioni di informazione, sensibilizzazione ed educazione inerenti l’ambiente e la sostenibilità;

c) migliorare la trasparenza, la pubblicità, l’accessibilità e la qualità delle informazioni in materia ambientale offerta alla cittadinanza da soggetti pubblici e privati, attraverso l’uso di strumenti metodologici per favorire la conoscenza ed il coinvolgimento delle comunità e della popolazione aiutando la consapevole partecipaione alla vita pubblica ed ai processi decisionali
Obiettivi e strumenti.
1. Gli obiettivi che la Regione intende perseguire sono:

a) favorire, sviluppare, coordinare e sostenere in modo continuativo, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, attività di informazione, sensibilizzazione educazione e formazione ambientale, attraverso un apposito ed organico programma regionale di interventi;

b) sostenere e coordinare le azioni e gli interventi della rete InFEA, a partire dalle realtà impegnate attraverso gli interventi e le azioni svolte da:

I. Settore Ambiente Provinciali (n°5)
II. Aree Naturali Protette (Nazionali e Regionali)
III. Le Università

c) valuta in base all’importanza strategica di dare continuità ad attività già intraprese e di sostenere l’attivazione di progetti finalizzati all’E.A., da agenzie informative e formative pubbliche o private con particolare attenzione al ruolo ricoperto dalle Associazioni Ambientaliste;

d) è istituito presso la Regione Calabria Dipartimento Politiche dell’Ambiente – Servizio di Educazione Ambientale- il coordinamento funzionale e organizzativo delle strutture di E.A. riconosciute ed accreditate dalla Regione Calabria, che elabora proposte finalizzate all’apposito ed organico programma d’interventi in tema di E.A.

2. La Regione persegue i predetti obiettivi attraverso i seguenti strumenti:

a) il Servizio per l’Educazione Ambientale istituito presso l’Assessorato Regionale alle Politiche Ambientali, con le seguenti funzioni:

  • sviluppare e monitorare il sistema regionale INFEA;
  • propone l’eventuale aggiornamento per la valutazione dell’offerta educativa e della sua efficacia, gli strumenti e le modalità;
  • la valutazione del sistema regionale InFEA;
  • coordinarsi con gli altri Comitati regionali per realizzare le iniziative multiregionali;
  • coordinarsi con altri Comitati Regionali e con il Ministero per le iniziative relative alle politiche nazionali ed ai programmi comunitari;
  • promuovere relazioni tra enti ed associazioni che operano a livello regionale (Direzione Scolastica Regionale, Università, Centri di Ricerca, Associazioni, etc);
  • promuovere la formazione continua dei formatori e degli operatori a tutti i livelli;

b) il programma regionale di informazione ed educazione ambientale; elaborato dal comitato di coordinamento ed articolato per annualità (detto programma può avere durata massima triennale);
c) il sistema regionale di informazione ed educazione ambientale, composto da:
I. il Servizio di E.A. Regionale istituito presso il Dipartimento Politiche Ambientali;
II. il comitato di coordinamento (C.C.R.);
III. i Laboratori Territoriali i Centri di Esperienza per l’educazione ambientale ed i Centri Integrativi di Risorse di cui alla definizione della circolare 335/98

d) Le strutture della rete InFEA, accreditate mediante i seguenti criteri (per come stabilito dal GdL 1);
e) Il sistema regionale InFEA collabora con ARPACAL
Norme finanziarie
La presente legge è finanziata con apposito capitolo di bilancio che garantirà ad ogni struttura accreditata ed autorizzata un finanziamento per l’attuazione della programmazione annuale.

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